IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le note in data 22 maggio 1965, con le quali il medico provinciale di Venezia propone la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i seguenti Comuni di quella Provincia: Jesolo (gia' Cavazuccherina), contenuta nel regio decreto 14 giugno 1903, n. 255, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1951, n. 945; Musile di Piave (gia' Musile), Quarto d'Altino (gia' San Michele del Quarto), contenute nello stesso regio decreto 14 giugno 1903, n. 255; Concordia Sagittaria, Mira, San Michele al Tagliamento (comprese le frazioni ricevute da Caorle e dichiarate con lo stesso regio decreto), Santo Stino di Livenza (dichiarato Santo Stino), contenute nel regio decreto 10 agosto 1901, n. 477 e per Mira modificate con il regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721 e decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1038; Cona, contenuta nel regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721;
Visti i succitati decreti di dichiarazione e di rettifica;
Visti i pareri espressi in merito dal Consiglio provinciale di sanita' di Venezia nella seduta del 20 aprile 1965;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i seguenti Comuni della provincia di Venezia: Jesolo (gia' Cavazuccherina), contenuta nel regio decreto 14 giugno 1903, n. 255 e decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1951, n. 945; Musile di Piave (gia' Musile), Quarto d'Altino (gia' San Michele del Quarto), contenute nello stesso regio decreto 14 giugno 1903, n. 255; Concordia Sagittaria, Mira (esclusa la parte di territorio ceduta al comune di Venezia), San Michele al Tagliamento (comprese le frazioni ricevute da Caorle e dichiarate con lo stesso regio decreto), Santo Stino di Livenza (nel decreto riportato Santo Stino), contenute nel regio decreto 1 agosto 1904, n. 477 ed anche dal regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721 e decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1038 per Mira; Cona, contenuta nel regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721, sono revocate.
Testo vigente
Art. 1
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