E' approvata e resa esecutiva, l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 26 giugno 1963, per il funzionamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Storia del Risorgimento" della Facolta' di magistero dell'Universita', di Palermo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di magistero dell'Universita' di Palermo.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico della locale Amministrazione provinciale vengono determinati in lire 1.800.000 (unimilioneottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 360.000 (trecentosessantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' di Palermo si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia, il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.