DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 425/1969 - Riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

Riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

Numero 425 Anno 1969 GU 29.07.1969 Codice 069U0425

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni, stipulate in data 30 novembre 1968 e 10 giugno 1969 tra il commissario unico del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e il presidente del consorzio per la libera Universita' degli studi di L'Aquila, intesa al finanziamento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila che viene riconosciuto a norma del seguente art. 2.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 6 agosto 1970, n. 800 ha disposto (con l'art. 1) che "L'art. 1 e' integrato nel senso che oltre le convenzioni stipulate in data 30 novembre 1968 e 10 giugno 1969, e' approvata e resa esecutiva anche l'annessa convenzione, stipulata in data 15 aprile 1970 tra il commissario del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e il presidente del consorzio per la libera Universita' degli studi di L'Aquila, intesa al finanziamento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila in relazione al completamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia. (Allegato A)".


Art. 2

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Comma 1

E' riconosciuto il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia, il cui statuto, annesso al presente decreto e' approvato e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione. Il predetto istituto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed il mantenimento ne e' assicurato con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.


Art. 3

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Comma 1

L'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e' limitato, nel predetto libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, ai primi tre anni.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 6 agosto 1970, n. 800 ha disposto (con l'art. 2) che "L'art. 3, che limitava l'ordinamento degli studi del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila al primo triennio, e' modificato nel senso che l'istituto comprende un primo e un secondo triennio e cioe' l'ordinamento completo degli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia".


Art. 4

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Comma 1

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.