IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Bologna in data 28 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato "Istituto ortopedico Rizzoli" di Bologna, e' stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 14 novembre 1882;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "Istituto ortopedico Rizzoli", con sede in Bologna, di cui alle premesse e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bologna;
due membri eletti dal consiglio comunale di Bologna;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 14 novembre 1882.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1