IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Livorno in data 24 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale di "Maremma" di Campiglia Marittima e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale di "Maremma", con sede in Campiglia Marittima (Livorno), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Livorno;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Campiglia Marittima; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1958, registro n. 8, foglio n. 339.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1