IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visti lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con proprio decreto del 7 dicembre 1958, n. 1109 e modificato con propri decreti del 6 novembre 1960, n. 1603, del 18 febbraio 1961, n. 113, del 29 marzo 1962, n. 260 e del 12 dicembre 1966, n. 1255;
Vista la deliberazione adottata dalla Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 20 ottobre 1966;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, e' modificato come segue:
"Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di L. 1.500.000.000 assegnata dal Monte dei Paschi di Siena".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1