DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1046/1965 - Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di una materia del corso di laurea in Scienze politiche presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di una materia del corso di laurea in Scienze politiche presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino.

Numero 1046 Anno 1965 GU 13.09.1965 Codice 065U1046

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-11;1046

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e lo atto aggiuntivo annessi stipulati in Torino rispettivamente in data 4 dicembre 1964 ed 8 aprile 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino.


Art. 2

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Comma 1

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi silla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una materia del corso di laurea in Scienze politiche in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino nella tabella, d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.


Art. 3

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare dagli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.


Art. 4

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Comma 1

I versamenti del contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.