IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:
16) Latino medievale;
17) Psicologia dell'eta' evolutiva;
18) Storia della Chiesa.
Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
16) Filosofia morale;
17) Filosofia della scienza;
18) Psicologia sociale;
19) Storia della filosofia medievale;
20) Storia della grammatica e della lingua italiana;
21) Storia della scuola e delle istituzioni educative.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1