Per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964 la spesa prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1143, e' stabilita in lire 600.000; essa gravera' sul capitolo n. 13 dello stato di previsione della, spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto.
A partire dall'esercizio finanziario 1963 la spesa di cui sopra e' stabilita in lire 1.200.000 annue e gravera' sui capitoli corrispondenti a quello indicato nel comma precedente.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1