DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Numero 2378 Anno 1963 GU 25.03.1964 Codice 063U2378

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-31;2378

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:42:52

Art. 1

#

Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio e' aggiunto quello di "Ricerca operativa".
Art. 46, relativo all'Istituto di statistica e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'Istituto di statistica, per le materie di Statistica, Statistica economica, Statistica giudiziaria, Statistica sociale, Statistica sanitaria, Demografia e sociologia, funziona come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario".
L'art. 48, relativo agli istituti della Facolta' di economia e commercio, e' abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 48. - Alla Facolta', di economia e commercio sono annessi i seguenti istituti:
1) Istituto di diritto - per tutti gli insegnamenti giuridici della Facolta' per il corso di laurea di diploma in Statistica.
2) Istituto di Economia - per gli insegnamenti di Economia politica e di Scienze delle finanze e diritto finanziario.
3) Istituto di Geografia economica - per gli insegnamenti di Geografia, economica, di Geografia politica ed economia dei trasporti.
4) Istituto di Lingue - per tutti gli insegnamenti di Lingue impartiti nella Facolta'.
5) Istituto di Matematica finanziaria - per gli insegnamenti di Matematica generale, di Matematica finanziaria, di Elementi di matematica.
6) Istituto di Merceologia per gli insegnamenti di Merceologia e delle ulteriori discipline che possono essere istituite a carattere tecnico-chimico.
7) Istituto di Politica economica - per gli insegnamenti di Economia e politica agraria, di Politica economica e finanziaria, Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
8) Istituto di Ragioneria pubblica e privata - per gli insegnamenti di Ragioneria generale e applicata, Contabilita' nazionale, Ragioneria pubblica.
9) Istituto di Statistica - per gli insegnamenti di Statistica, Statistica economica, Statistica sociale, Statistica giudiziaria, Statistica sanitaria, Demografia, Sociologia.
10) Istituto di Storia economica e sociale - per gli insegnamenti di Storia economica di storia delle dottrine economiche, Storia delle esplorazioni geografiche.
11) Istituto di Tecnica economica - per gli insegnamenti di Tecnica industriale e commerciale, Tecnica bancaria e professionale, Organizzazione aziendale, Ricerca operativa.
Dopo l'articolo 48, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, e' aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla regolamentazione degli istituti annessi alla Facolta' di economia e commercio.
Art. 49. - La direzione degli istituti di cui all'articolo precedente spetta:
al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento del Diritto commerciale per l'Istituto di Diritto;
al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento dell'Economia politica per l'Istituto di Economia;
al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Geografia economica per l'Istituto di Geografia economica;
al professore di ruolo di Lingue che sara' designato dal Consiglio di Facolta' per l'Istituto di Lingue;
al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Matematica finanziaria per l'Istituto di Matematica finanziaria;
al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Merceologia per l'Istituto di Merceologia;
al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento della Politica economica e finanziaria per l'Istituto di Politica economica;
al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Ragioneria generale e applicata per l'Istituto di Ragioneria pubblica e privata;
al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Statistica per l'Istituto di Statistica;
al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Storia economica per l'Istituto di Storia economica e sociale;
al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento della Tecnica commerciale e industriale per l'Istituto di Tecnica economica.
I professori di ruolo s'intendono riferiti ai corsi per laurea. Nel caso di sdoppiamento di corsi, la direzione spetta al professore che 6 piu' anziano per appartenenza al Consiglio di Facolta'.
In mancanza di professore di ruolo la direzione sara' tenuta dal professore che sara' designato dal Consiglio di Facolta'.