DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "Serafino Rinaldi", con sede in Pescina.

Numero 1607 Anno 1968 GU 10.07.1969 Codice 068U1607

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-14;1607

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale de L'Aquila in data 6 luglio 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile "Serafino Rinaldi", di Pescina, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 18 luglio 1930, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1952;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile "Serafino Rinaldi", con sede in Pescina (L'Aquila), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale de L'Aquila;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Pescina;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 luglio 1930, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1952, registro n. 7 Interno, foglio n. 315.