IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norma sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Lucca in data 19 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "San Vincenzo e San Michele" di Camaiore e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "San Vincenzo e San Michele", con sede in Camaiore (Lucca), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Lucca;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Camaiore;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 settembre 1895, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1957, registro n. 3 Interno, foglio n. 381.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1