DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 242/1969 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Numero 242 Anno 1969 GU 30.05.1969 Codice 069U0242

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuito dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie seno aggiunti i seguenti:
sociologia dell'educazione;
linguistica applicata;
docimologia;
psicologia scolastica.
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente comma: Lo studente che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, deve, oltre agli insegnamenti fondamentali e ai complementari di cui al comma precedente, seguire al quarto anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti: 1) psicologia; 2) psicologia dell'eta' evolutiva; 3) psicologia sociale; 4) sociologia dell'educazione; 5) linguistica applicata; 6) docimologia; 7) psicologia scolastica. La laurea abilitante si conseguira' soltanto dopo la frequenza del quinto anno di corso.
Art. 67. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
sociologia dell'educazione;
linguistica applicata;
docimologia;
psicologia scolastica.
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, e' aggiunto il seguente comma: "Lo studente che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, deve, oltre agli insegnamenti fondamentali e ai complementari di cui al comma precedente, seguire al quarto anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti: 1) psicologia; 2) psicologia dell'eta' evolutiva; 3) pedagogia speciale; 4) didattica; 5) psicologia sociale; 6) sociologia dell'educazione; 7) linguistica applicata; 8) docimologia;
9) psicologia scolastica". La laurea abilitante si conseguira' soltanto dopo la frequenza del quinto anno di corso.
Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
sociologia dell'educazione;
linguistica applicata;
docimologia;
psicologia scolastica.
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, e' aggiunto il seguente comma: "Lo studente che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, deve, oltre agli insegnamenti fondamentali e ai complementari di cui al comma precedente, seguire al quarto anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti: 1) psicologia; 2) psicologia dell'eta' evolutiva; 3) psicologia sociale; 4) sociologia dell'educazione; 5) linguistica applicata; 6) docimologia; 7) psicologia scolastica". La laurea abilitante si conseguira' soltanto dopo la frequenza del quinto anno di corso.

Il presente decreto, munite del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1969

SARAGAT

SULLO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 197. - GRECO