IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 4 aprile 1939, n. 702, col quale i comuni di Intra e di Pallanza sono stati riuniti in un unico comune, con denominazione "Verbania";
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Verbania in data 6 luglio 1968, n. 119, con la quale si chiede la riunione dei distinti uffici di conciliazione di Intra e di Pallanza nell'unico ufficio di conciliazione di Verbania;
Uditi i pareri favorevoli del presidente della Corte di appello di Torino e del procuratore generale presso la stessa corte;
Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
I distinti uffici di conciliazione con sede negli ex comuni di Intra e di Pallanza sono riuniti nell'unico ufficio di conciliazione con sede nel comune di Verbania e con giurisdizione su tutto il territorio del comune medesimo.
Il presente decreto entrera' in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1