IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Filologia slava;
Metodologia e didattica delle lingue straniere;
Storia della lingua francese;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua tedesca;
Storia delle lingue iberiche;
Storia della lingua russa;
Storia delle religioni;
Antropologia;
Etnologia;
Psicologia;
Psicologia dell'eta' evolutiva;
Strutturalismo linguistico;
Letteratura dei paesi francofoni;
Lingua e letteratura catalana;
Letteratura dei paesi di lingua inglese;
Lingua e letteratura bulgara;
Lingue e letterature della Jugoslavia;
Lingue e letterature della Cecoslovacchia;
Storia della critica letteraria.
Art. 20. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali sono aggiunti quelli di:
Grammatica tradizionale della lingua araba;
Dialettologia araba;
Lingua e letteratura afghana;
Lingua e letteratura armena;
Filologia iranica e armena;
Islamistica;
Lingua e letteratura mongola;
Lingua e letteratura finlandese;
Lingua e letteratura ungherese;
Filologia uralo-altaica;
Lingua e letteratura bengali;
Lingue e letterature dravidiche;
Lingua e letteratura birmana;
Lingua e letteratura cambogiana;
Lingua e letteratura Siamese;
Lingua e letteratura malese-indonesiana;
Indologia;
Lingua e letteratura cinese moderna;
Lingua e letteratura coreana;
Lingua e letteratura tibetana;
Lingua e letteratura vietnamita;
Sinologia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1