Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Modena il 9 gennaio 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Puericultura", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario riservati alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.
Art. 3
#Comma 1
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.