IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, Riconvertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 16. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di:
17) Organizzazione internazionale.
Dopo l'art. 206, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia.
Scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia
Art. 207. - E' istituita la Scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia.
La Scuola e' sottoposta alle regolamentazioni generali fissate dallo statuto delle Scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma.
Art. 208. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in Odontoiatria e stomatologia e' di 2 anni.
Sono ammessi alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia e l'iscrizione per ogni anno accademico e' limitata a quindici allievi.
Art. 209. Le materie di insegnamento sono cosi' ripartite:
1° anno:
1) Embriologia, Anatomia, Istologia e Fisiologia orale;
2) Anatomia e istologia patologica;
3) Microbiologia e igiene orale;
4) Patologia speciale e semeiotica della bocca e dei denti;
5) Chirurgia orale-dentale e anestesiologia;
6) Odontoiatria conservatrice;
7) Ortognatodonzia (I);
8) Protesi fissa e odontotecnica (I) 9) Protesi mobile e odontotecnica (I) 10) Radiologia dentale.
2° anno:
1) Clinica stomatologica;
2) Odontoiatria conservatrice;
3) Ortognatodonzia (II);
4) Protesi fissa e odontotecnica (II)
5) Protesi mobile e odontotecnica (II)
6) Chirurgia Maxillo-facciale;
7) Parodontologia;
8) Radiologia stomatologica.
Art. 210. - Durante gli anni del corso saranno tenute anche lezioni e conferenze di carattere complementare su argomenti di Medicina e chirurgia generale, di Pediatria, di Dermatologia, di Otorinolaringoiatria, di Oculistica di Medicina legale, ecc.
L'insegnamento teorico sara' integrato da esercitazioni pratiche delle varie discipline.
Art. 211. - Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.
Art. 212. - Per il conseguimento del diploma di specialista in Odontoiatria e stomatologia l'allievo dovra' presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento della specialita', e superare una prova tecnica dinnanzi alla apposita Commissione.
Art. 213. - Gli iscritti, durante i due anni di corso, hanno l'obbligo della frequenza a tutti gli insegnamenti teorici e pratici impartiti, nonche' agli internati stabiliti dal direttore.
Art. 214. - Gli insegnanti della Scuola sono scelti fra i docenti del corso di laurea in Medicina e chirurgia. Per taluni particolari insegnamenti il direttore della Scuola puo' avvalersi di docenti di altra Facolta' o di esperti nella materia.
Di uno stesso insegnamento genericamente indicato nell'elenco di cui all'art. 209 possono venire incaricati piu' docenti aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1