DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 99/1964 - Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della Medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Pisa.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della Medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Pisa.

Numero 99 Anno 1964 GU 20.03.1964 Codice 064U0099

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi rispettivamente in data 2 agosto e 14 dicembre 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa.


Art. 2

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Comma 1

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Medicina del lavoro" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.


Art. 3

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara', senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.


Art. 4

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Comma 1

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.