IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di Magistero dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1963, n. 393 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 33. - Il primo comma - relativo ai posti di ruolo del personale di segreteria - e' modificato nel senso che ai tre posti di ruolo esistenti (uno di segretario, uno di economo-cassiere, uno di applicato) vengono aggiunti altri due nuovi posti di applicato.
Di conseguenza viene modificata anche la tabella A, annessa allo statuto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1