L'impresa "Consorzio elettrico - Padergnone", con sede in Padergnone, trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale, per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1963.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1968, n. 138.
Art. 3
#Comma 1
L'Ente Nazionale per l'Energia. Elettrica provvede alla, restituzione all'impresa "Consorzio Elettrico - Padergnone e, con sede in Padergnone (Trento), dei beni eventualmente, non ritenuti, secondo le disposizioni contenute della 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.