DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 2285/1963 - Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate dall'impresa "Ditta Basso Fiorentino".

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate dall'impresa "Ditta Basso Fiorentino".

Numero 2285 Anno 1963 GU 12.03.1964 Codice 063U2285

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2285

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1932, n. 1613, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di distribuzione, dell'energia elettrica esercitate nel comunne di Frabosa Sottana - frazione Miroglio dalla impresa "Ditta Basso Fiorentino", con sede in Frabosa Sottana - frazione Miroglio (Cuneo).
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.


Art. 2

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Comma 1

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilita' connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.


Art. 3

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Comma 1

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del prefetto di Cuneo, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.
La consegna e' effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cuneo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliata niente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.
L'intendenza di finanza o il funzionario da lui delegato puo' richiedere l'intervento della forza pubblica.
Il verbale di consegna e' valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nel pubblici registri immobiliari.
Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio e' eseguita l'immissione nel possesso.


Art. 4

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Comma 1

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.
All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.
L'impresa e' altresi' tenuta a fornite all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attivita' elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.


Art. 5

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Art. 6

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