DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 2293/1963 - Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Societa' "Consorzio distribuzione energia elettrica" - Cooperativa a responsabilita' limitata.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Societa' "Consorzio distribuzione energia elettrica" - Cooperativa a responsabilita' limitata.

Numero 2293 Anno 1963 GU 12.03.1964 Codice 063U2293

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa appartenente alla Societa' "Consorzio distribuzione energia elettrica" - Cooperativa a responsabilita' limitata, con sede in Traves (Torino), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

L'impresa della Societa' "Consorzio distribuzione energia elettrica" Cooperativa a responsabilita' limitata con sede in Traves (Torino), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto, del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963.


Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.