L'impresa "Consorzio Utenti Val Redona", con sede in Tramonti di Sopra - frazione Redona (Udine), e' trasferita, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con gli effetti previsti dall'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna, dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'indennizzo, e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.
Art. 3
#Comma 1
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa "Consorzio Utenti Val Redona", con sede in Tramonti di Sopra - frazione Redona (Udine), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.