L'impresa "D'Amico Giuseppe - Fornitura Energia Elettrica", con sede in Barrea, (L'Aquila), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto, del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.
Art. 3
#Comma 1
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa "D'Amico Giuseppe - Fornitura Energia Elettrica", con sede in Barrea (L'Aquila), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della, legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dallo Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1963
SEGNI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte, dei conti, addi' 7 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 61. - VILLA