IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 3 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "Vito Fazzi", di Lecce, e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "Vito Fazzi", con sede in Lecce, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero;
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Lecce;
due membri eletti dal consiglio comunale di Lecce;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1955, registro n. 12 Interno, foglio n. 202.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1