IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;
Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, 4 agosto 1955, n. 683 e 31 ottobre 1965, n. 1244;
Visto il proprio decreto 8 giugno 1968, n. 822, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede a Firenze, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitate il credito fondiario ed edilizio, in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Regione toscana;
Vista la domanda presentata dal predetto istituto in data 4 febbraio 1969;
Considerato che l'istituto stesso ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare non inferiore alla meta' del proprio fondo di garanzia di lire 3 miliardi;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'istituto di credito fondiario della Toscana, con sede a Firenze, e' autorizzato ad emettere cartelle fondiarie in conformita' delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1