DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1555/1968 - Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Lotti", con sede in Pontedera.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Lotti", con sede in Pontedera.

Numero 1555 Anno 1968 GU 13.05.1969 Codice 068U1555

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1555

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Pisa in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "Lotti" di Pontedera e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Ritenuto che, al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 132, il predetto ospedale provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale "Lotti", con sede in Pontedera, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pisa;
due membri eletti dal consiglio comunale di Pontedera;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, modificato con regio decreto 25 novembre 1883 e con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953.