IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 13 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile "Vittorio Emanuele II" di Amandola e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile "Vittorio Emanuele II" con sede in Amandola (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Amandola;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1963, registro n. 12 Interno, foglio n. 166.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1