DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1537/1968 - Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale dei Poveri Infermi, con sede in Ceva.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale dei Poveri Infermi, con sede in Ceva.

Numero 1537 Anno 1968 GU 05.05.1969 Codice 068U1537

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-26;1537

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo in data 8 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale dei Poveri Infermi di Ceva e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 6 febbraio 1902;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale dei Poveri Infermi, con sede in Ceva (Cuneo), di cui alle premesse e' stato dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Cuneo;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Ceva;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 6 febbraio 1902.