DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1538/1968 - Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Mondovi'.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Mondovi'.

Numero 1538 Anno 1968 GU 05.05.1969 Codice 068U1538

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-26;1538

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo in data 8 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di Sanita', l'ospedale civile di Mondovi' e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente alla cura e al ricovero degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 17 ottobre 1930 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Mondovi' (Cuneo), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Cuneo;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Mondovi';
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 ottobre 1930, modificato con regio decreto 8 aprile 1940.