IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo in data 8 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "S. Croce", di Cuneo, e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "S. Croce", con sede in Cuneo, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Cuneo;
due membri eletti dal consiglio comunale di Cuneo;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 19 febbraio 1931, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948 e con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1965, registro n. 15 Interno, foglio n. 122.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1