DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 345/1967 - Inclusione dell'abitato di Treia, in provincia di Macerata, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Inclusione dell'abitato di Treia, in provincia di Macerata, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Numero 345 Anno 1967 GU 07.06.1967 Codice 067U0345

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1663, emesso nell'adunanza del 15 novembre 1966;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo 40, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Treia, in provincia di Macerata.