DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 339/1967 - Modificazioni del capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni.

Modificazioni del capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni.

Numero 339 Anno 1967 GU 06.06.1967 Codice 067U0339

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente.

CAPO IV
Vaglia a taglio fisso

Art. 50. - I vaglia a taglio fisso sono stampati su carta filigranata a cura del Provveditorato generale dello Stato e sono riuniti in fascicoli di dieci vaglia. I tagli sono da L. 1000, da L. 5000, da L. 10.000, da L. 20.000 e da L. 50.000.
Su ciascun vaglia e' impresso a stampa l'importo della tassa. In caso di variazione di tariffa, la tassa puo' essere completata con francobolli fino a quando non si sara' provveduto all'emissione di nuovi moduli.
Art. 51. - L'ufficio, dopo aver introitato l'importo dei vaglia e della relativa tassa, convalida il titolo e la ricevuta in conformita' delle istruzioni ministeriali e li consegna al richiedente dopo aver apposto sul titolo l'indicazione del beneficiario che puo' essere lo stesso mittente.
Se il beneficiario e' persona diversa dal mittente, questi all'atto dell'emissione ha la facolta' di chiedere che il vaglia sia spedito al beneficiario a cura dell'ufficio e senza spese a suo carico.
E' vietato annullare i vaglia a taglio fisso dopo che siano stati emessi. Il mittente che non sia anche beneficiario puo' rientrare in possesso della somma versata, esclusa la tassa, in uno dei seguenti modi: chiedendone il pagamento all'ufficio di emissione e quietanzando il titolo in qualita' di mittente; con la procedura del rimborso prevista dagli articoli 56 e 57, in caso di avvenuta scadenza del vaglia.
Art. 52. - La proprieta' dei vaglia a taglio fisso non e' trasferibile ne' mediante girata ne' per atto di cessione.
I vaglia sono pagati al beneficiario da qualsiasi ufficio postale.
Il beneficiario puo' delegare per l'incasso persona da lui espressamente indicata a tergo del vaglia.
Il delegato all'incasso deve essere personalmente conosciuto dall'ufficio pagatore, altrimenti la delega e' considerata valida a condizione che la firma del delegante sia conosciuta dall'ufficio pagatore ovvero sia autenticata da notaio e che il delegato si faccia riconoscere con le modalita' previste dall'art. 9.
I vaglia a taglio fisso possono essere pagati anche dagli Istituti di credito senza necessita' di delega. Detti Istituti appongono sui titoli quietanzati il proprio timbro a calendario e li presentano per il rimborso, descritti su apposita distinta.
Art. 53. - Le disposizioni concernenti i vaglia interni ordinari, per quanto non diversamente disposto dal presente capo, si applicano anche ai vaglia a taglio fisso.


Art. 2

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