IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la "Italcable" - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini;
Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Societa' "Italcable", approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni;
Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Societa' "Italo Radio", successivamente incorporata nella Societa' "Italcable", approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione aggiuntiva stipulata in data 31 gennaio 1967 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la "Italcable" - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni, con la quale viene modificata la convenzione stipulata il 6 agosto 1935, citata nelle premesse.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1