E' riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Urbino dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico dell'Universita' o degli enti con essa convenzionati.