DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 265/1967 - Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica.

Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica.

Numero 265 Anno 1967 GU 16.05.1967 Codice 067U0265

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

E' riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.


Art. 2

#

Comma 1

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Urbino dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico dell'Universita' o degli enti con essa convenzionati.