DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 253/1967 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Numero 253 Anno 1967 GU 12.05.1967 Codice 067U0253

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;253

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzi.
detta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 470, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica
Art. 471. - E' istituita la Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica. Sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.
Art. 472. - Alla Scuola possono iscriversi, per ogni anno accademico, al massimo 30 allievi. La Scuola ha la durata di due anni.
Art. 473. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:
Igiene generale;
Legislazione scolastica;
Igiene ed edilizia scolastica I corso (biennale);
Auxologia normale e patologica I corso (biennale);
Diagnostica e profilassi delle malattie I corso (biennale);
Patologia, diagnostica e clinica delle principali malattie dell'eta' scolare I corso (biennale);
Le malattie genetiche e metaboliche;
Neuropsichiatria e psicologia dell'eta' scolare I corso (biennale);
Diagnostica radiologica;
Educazione fisica e ginnastica medica.

2° Anno:
Igiene ed edilizia scolastica II corso (biennale);
Auxologia normale e patologica II corso (biennale);
Diagnostica e profilassi delle malattie infettive II corso (biennale);
Patologia, diagnostica e clinica delle principali malattie infettive dell'eta' scolare II corso (biennale);
Neuropsichiatria e psicologia dell'eta' scolare II corso (biennale);
Ortopedia;
Dermatologia;
Oculistica;
Odontoiatria;
Quadri clinici della tubercolosi nell'eta' scolare.

Art. 474. - La direzione della Scuola sara' tenuta, a bienni alterni, dal titolare della cattedra di Clinica pediatrica e successivamente dal titolare della cattedra di Igiene.
Art. 475. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e tirocini pratici, e' obbligatoria.
Esercitazioni e tirocinii pratici si svolgeranno presso la clinica pediatrica e l'istituto di igiene e, a discrezione dei direttori della Scuola, presso i centri sanitari del comune di Napoli e della Provincia.
Art. 476. - Gli iscritti alla fine del primo anno di corso hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie relative ai corsi di tale anno. Alla fine del secondo anno di corso gli iscritti dovranno sostenere e superare l'esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie relative al secondo corso per essere ammessi all'esame di diploma che verra' rilasciato previa discussione di una tesi.
Art. 477. - L'abbreviazione di un anno di corso, tuttavia con l'obbligo di frequenza e di esami, e' concessa agli studiosi gia' specializzati in Pediatria o in Igiene su proposta del direttore in carica in quel biennio e dietro decisione della Facolta'.
Art. 478. - Per quanto non previsto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione contenute nel vigente statuto.