IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di:
19) Diritto della navigazione.
Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
16) Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione;
17) Strutturistica chimica.
Art. 57, relativo agli esami degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze naturali e' aggiunto il seguente comma:
"Gli insegnamenti biennali di " Botanica " e di " Zoologia " comportano un esame alla fine di ogni anno".
Art. 62, relativo agli esami degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze biologiche e' aggiunto il seguente comma:
"Gli insegnamenti biennali di " Botanica " e di " Zoologia " comportano un esame alla fine di ogni anno".
Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di:
10) Chimica farmaceutica applicata.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1