L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente:
"Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare fra i sordomuti personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori della industria e dell'artigianato".
Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:
Saldatore al cannello ed elettrico (biennale);
Aggiustatore meccanico (triennale);
Meccanico tornitore (triennale);
Meccanico fresatore (triennale).
2) Scuola professionale per l'industria grafica con sezioni per:
Tipocompositore (triennale);
Tipoimpressore (triennale);
Fotografo grafico (triennale);
Foto incisore (triennale);
Legatore di libri (triennale).
3) Scuola professionale per l'industria elettrica con sezione per:
Elettricista installatore in b.t. (triennale).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A decorrere dal 1 ottobre 1966 la tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, sopracitata, viene sostituita da quella annessa al presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Dalla stessa data il contributo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto professionale per la industria e l'artigianato per sordomuti di Roma di cui all'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica e' elevato da L. 53.700.000 a L. 213.000.000.
Art. 4
#Comma 1
La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1966 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.