Dopo il n. 4) dell'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni e' aggiunto il seguente numero:
5) aver frequentato, con esito favorevole, dopo aver compiuto il periodo di navigazione di cui al n. 3), il corso di addestramento all'impiego del radar presso Istituti specializzati, a tal fine riconosciuti idonei con decreto del Ministro per la marina mercantile ed il funzionamento dei quali e' sottoposto al controllo del Ministero medesimo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1