DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 211/1967 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Numero 211 Anno 1967 GU 22.04.1967 Codice 067U0211

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1647 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 57. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione svolta dal candidato su tema approvato dal professore della materia e riguardante una disciplina letteraria per la laurea in lettere e una disciplina filosofica per la laurea in filosofia e una lingua e letteratura straniera moderna per la laurea in lingue e letterature straniere moderne, discipline che, in ogni caso, debbono essere fra quelle impartite nella Facolta'".
Art. 58. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente puo' in qualunque anno di corso passare dal corso per la laurea in lettere al corso per la laurea in lingue e letterature straniere moderne, o al corso per la laurea in filosofia e viceversa, presentando domanda entro il 31 dicembre".
Art. 60. - Il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati in lettere, o in filosofia, o in lingue e letterature straniere moderne, ed i laureati di altre Facolta' che aspirino ad ottenere una successiva laurea tra quelle conferite dalla Facolta' di lettere e filosofia possono ottenere l'abbreviazione al corso, giuste le norme del secondo comma del precedente articolo".
Art. 61. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
"I laureati e gli studenti di altra Facolta' per essere ammessi ai corsi di laurea in lettere, in lingue e letterature straniere moderne, in filosofia devono in ogni caso essere forniti del diploma di maturita' classica".