IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, numero 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 38, relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di Economia e commercio, e' modificato nel senso che gli Istituti di "Ragioneria e di storia della ragioneria" e di "Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi" cambiano rispettivamente denominazione in quelli di "Ragioneria e di ricerche economico-aziendali" e di "Economia delle imprese di pubblica utilita'".
L'art. 45, relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali e' aggiunto quello di "Istituto di economia".
Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di:
102) "Antichita' puniche".
All'art. 60, relativo ai piani di studio presentati dagli studenti per l'approvazione da parte del preside della Facolta' di Lettere e filosofia, e' aggiunto il seguente comma: "Sono valevoli come esame biennale anche due esami annuali che, su diverso programma di corso di un medesimo insegnamento, lo studente abbia sostenuto in due distinte sessioni".
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
29) Etnologia;
30) Psicologia sociale;
31) Filosofia della scienza;
32) Letteratura cristiana antica.
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:
29) Etnologia;
30) Psicologia sociale;
31) Filosofia della scienza;
32) Letteratura cristiana antica.
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
27) Etnologia;
28) Psicologia sociale;
29) Filosofia della scienza;
30) Letteratura cristiana antica.
Art. 80. - All'elenco, degli Istituti annessi alla Facolta' di Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
38) "Istituto di Biologia e zoologia generale".
All'art. 304, relativo alla Scuola di perfezionamento in Filosofia, sono aggiunti tra le materie costitutive della Scuola gli insegnamenti di:
21) Logica;
22) Linguistica applicata;
23) Antropologia culturale;
24) Psicologia sociale;
25) Psicologia dell'eta' evolutiva;
26) Psicometria e docimologia;
27) Storia della scienza.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1