DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione.

Numero 723 Anno 1965 GU 01.07.1965 Codice 065U0723

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

I dazi previsti dalla tariffa di cui al precedente articolo 1 "per provenienze comunitarie" e "per altre provenienze", si applicano rispettivamente:
a) per le provenienze dai Paesi membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' europea dell'energia atomica, della Comunita' economica europea, scortate dai certificati prescritti, per le provenienze dagli Stati africani e malgascio e dai Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' e mica europea scortate dai certificati prescritti, nonche' per le provenienze dalla Grecia, scortate dai certificati prescritti, salvo, per quest'ultimo Paese, le esclusioni risultanti nella tariffa;
b) per le provenienze dai Paesi estranei alle Comunita' europee, nonche' dai Paesi di cui alla lettera a) non scortate dai certificati prescritti.


Art. 3

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Comma 1

Le merci che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, importate alle condizioni stabilite dall'art. 48 delle disposizioni preliminari alla tariffa di cui al precedente articolo 1 e provenienti dagli Stati membri della Comunita' economica europea, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, a meno che non risulti, dagli imballaggi o dai documenti che le accompagnano, che trattasi di merci non trovantisi in libera pratica ai sensi dell'art. 10 paragrafo 1 del Trattato che ha istituito la predetta Comunita'.


Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.