DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 682/1965 - Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate dall'impresa dell'Ente "Opera per la valorizzazione della Sila", con sede in Cosenza.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate dall'impresa dell'Ente "Opera per la valorizzazione della Sila", con sede in Cosenza.

Numero 682 Anno 1965 GU 22.06.1965 Codice 065U0682

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;682

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate nella provincia di Catanzaro: nei comuni di Albi, Belvedere, Borgia, Botricello, Casabona, Ciro', Cotronei, Cropani, Crotone, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca. Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Taverna; nella provincia di Cosenza: nei comuni di Aprigliano, Bisignano, Calopezzati, Cariati, Cassano Ionio, Celico, Corigliano Calabrio, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Parenti, Pedacc, Pietrapaola, Rogliano, Rossano, San Demetrio Corone. San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, Scala Coeli, Serra Pedace, Spezzano Albanese, Spezzano Sila, Spezzano Piccolo, Tarsia, Terranova di Sibari, Torre Cerchiara, Villapiana e nella provincia di Reggio Calabria: nei comuni di Camini, Cantonia, Monasterace, Riace, Stignano, Stilo, dall'impresa dell'Ente "Opera per la valorizzazione della Sila", con sede in Cosenza, viale Trieste.
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.


Art. 2

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Comma 1

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilita' connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.


Art. 3

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Comma 1

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del prefetto di Cosenza, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione La consegna e' effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cosenza o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui il precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.
L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato puo' richiedere l'intervento della forza pubblica.
Il verbale di consegna e' valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.
Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio e' eseguita l'immissione nel possesso.


Art. 4

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Comma 1

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.
All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della, impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.
La impresa e' altresi' tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatoria o facoltative per quanto concerne le attivita' elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.


Art. 5

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Art. 6

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