DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 2356/1963 - Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate dall'impresa del comune di Buti (Pisa).

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate dall'impresa del comune di Buti (Pisa).

Numero 2356 Anno 1963 GU 12.03.1964 Codice 063U2356

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2356

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1613, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' elettriche esercitate dalla impresa del comune di Buti (Pisa), nella borgata di "Panicale".
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.


Art. 2

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Comma 1

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 3

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Comma 1

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del prefetto di Pisa, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.
La consegna e' effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Pisa o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.


Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalita' di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della.
Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.