DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 24/1964 - Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in attuazione di analoghe decisioni della Comunita' Economica Europea ed in relazione a particolari necessita' dell'economia nazionale.

Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in attuazione di analoghe decisioni della Comunita' Economica Europea ed in relazione a particolari necessita' dell'economia nazionale.

Numero 24 Anno 1964 GU 22.02.1964 Codice 064U0024

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;24

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1965 e' sospesa l'applicazione del dazio per le noci di acagiu' (voce della tariffa doganale n. 08.01-D-II-b) per i pimenti del genere "Capsicum" non tritati ne' macinati, altri (voce della tariffa doganale n. 09.04-A-II-c-1) e per i pimenti dal genere "Capsicum" tritati o macinati (voce della, tariffa doganale n. 09.04-B-II-a) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortati dai certificati prescritti od originari degli stati africani e Malgascio associati e dei Paesi e Territori d'Oltremare associati alla predetta Comunita'.


Art. 2

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Comma 1

Dal 1 gennaio 1964 i contingenti annui di caffe' non torrefatto proveniente da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, da ammettere, rispettivamente, al dazio di lire 65 e di lire 100 per kg. netto, sono fissati nella misura di quintali 530.014 per il caffe' non torrefatto, non decaffeinizzato (voce della tariffa, doganale n. 09.01-A-I-a) e di quintali 252 per il caffe' non torrefatto, decaffeinizzato (voce della tariffa doganale n. 09.01-A-I-b).


Art. 3

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i sottoindicati prodotti, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applica il dazio a fianco di ciascuno indicato:
a) patate, altre, non nominate, altre (voce
della tariffa doganale n. 07.01-A-III-b-2 7,80%
b) olio di oliva vergine, in imballaggi im
mediati di contenuto netto di 20 kg. o meno
(voce, della tariffa doganale ex 15.07-B-II-a
1)............................................. 12,00%
c) olio di oliva vergine, altrimenti presen
tato, per altri usi (voce della tariffa dogana
le n. 15.07-B-II-a-2-aa-beta).................. 12,00%
d) solfuro di sodio (voce della tariffa do
ganale n. 28.35-A-III-a)....................... 7,50%


Art. 4

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Comma 1

Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 i melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' (voce della tariffa doganale n. 17.03-B-II) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea non scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio nel limiti di un contingente di 30.000 quintali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.


Art. 5

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i minerali di piombo (voce della tariffa doganale numero 26.01-E) ed i minerali di zinco (voce della tariffa doganale n. 26.01-F) sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria da tutte le provenienze.


Art. 6

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Comma 1

Salvo le diverse decorrenze stabilite negli articoli 1, 2 e 4, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.