DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 85/1969 - Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di "anestesiologia e rianimazione" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di "anestesiologia e rianimazione" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.

Numero 85 Anno 1969 GU 08.04.1969 Codice 069U0085

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-01-16;85

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed il relativo atto aggiuntivo stipulati in Bologna rispettivamente il 23 ottobre e 13 dicembre 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.


Art. 2

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Comma 1

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "anestesiologia e rianimazione" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.


Art. 3

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.


Art. 4

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Comma 1

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.