IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "S. Maria Addolorata" di Eboli e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Ritenuto che, al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 132, il predetto ospedale provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi ai sensi dell'art. 1 dello statuto;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "S. Maria Addolorata", con sede in Eboli, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Salerno;
due membri eletti dal consiglio comunale di Eboli;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato dal consiglio comunale in data 30 maggio 1881, e vistato dal Ministro per l'interno.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1