IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale de L'Aquila in data 6 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civico San Salvatore de L'Aquila, e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' degli articoli 2 e 3 dello statuto approvato con regio decreto 22 dicembre 1938;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civico San Salvatore, con sede in L'Aquila, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale de L'Aquila;
due membri eletti dal consiglio comunale de L'Aquila;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 22 dicembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1939, registro n. 2 Interno, foglio n. 36.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1