DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1482/1968 - Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civico San Salvatore, con sede in L'Aquila.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civico San Salvatore, con sede in L'Aquila.

Numero 1482 Anno 1968 GU 14.03.1969 Codice 068U1482

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale de L'Aquila in data 6 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civico San Salvatore de L'Aquila, e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' degli articoli 2 e 3 dello statuto approvato con regio decreto 22 dicembre 1938;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civico San Salvatore, con sede in L'Aquila, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale de L'Aquila;
due membri eletti dal consiglio comunale de L'Aquila;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 22 dicembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1939, registro n. 2 Interno, foglio n. 36.