DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dichiarazione di ente ospedaliero degli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", con sede in Salerno.

Numero 37 Anno 1969 GU 14.03.1969 Codice 069U0037

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-01-09;37

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 20 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", di Salerno, sono stati classificati ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto il 15 settembre 1932;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", con sede in Salerno, di cui alle premesse, sono dichiarati ente ospedaliero.
((Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale della Campania;
un membro eletto dal consiglio comunale di Salerno;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 settembre 1932))
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