Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali puo' essere istituito il corso di laurea in scienze dell'informazione.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la laurea in scienze dell'informazione.
La tabella II, annessa al citato regio decreto numero 1652, e' integrata nel senso che la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia anche la laurea in scienze dell'informazione.
Dopo la tabella XXVI, annessa al citato regio decreto n. 1652, e' inserita, assumendo il numero XXVI-bis, la tabella annessa al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A decorrere dall'anno accademico 1969-70 e' istituito presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Pisa il corso di laurea in scienze dell'informazione.
Art. 3
#Comma 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti suindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 70. - All'elenco delle lauree conferite dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunta la seguente: "Laurea in scienze dell'informazione".
Art. 95. - Dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "L'esame di laurea in scienze dell'informazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta oppure in una prova orale di cultura secondo quanto sara' stabilito caso per caso dal consiglio di facolta'".
Dopo l'art. 101, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti gli articoli 102 e 103 contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze dell'informazione secondo l'ordinamento riportato nella annessa tabella.